DISEGNO DI LEGGE CONTRATTI DI UNIONE SOLIDALE
Articolo 1
(Contratto
di unione solidale)
1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile, è
inserito il seguente:
Titolo XV
Del contratto di unione solidale
455-bis.
Contratto
di unione solidale. L'unione
solidale è un contratto concluso fra due persone, anche
dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in
comune.
Il contratto di unione non può essere stipulato, a pena di
nullità:
1) da persona minore d'età;
2) da persona interdetta per infermità di mente;
3) da persona non libera di stato;
4) tra due
persone che abbiano vincoli di parentela in linea retta o
collaterale entro il secondo grado, o che siano vincolate
da adozione, affiliazione, tutela, curatela o
amministrazione di sostegno;
5) da persona condannata per omicidio consumato o tentato
sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra
conviveva. Nel caso di persona rinviata a giudizio o
sottoposta a misura cautelare la stipula è sospesa fino a
quando non è pronunciata sentenza di scioglimento.
All'unione solidale si applicano le norme in materia di
contratti di cui al capo II del libro IV, ivi comprese le
cause di nullità previste dall'articolo 1418 e seguenti,
nonché le disposizioni delle vigenti leggi speciali in
materia di contratti.
455-ter.
Stipulazione
del contratto. Il contratto di
unione solidale si stipula mediante dichiarazione congiunta
davanti al giudice di pace o ad un notaio competente per il
comune di residenza di uno dei due contraenti.
Qualora l'atto sia stipulato dal notaio, questi deve
trasmetterlo entro dieci giorni all'ufficio del giudice di
pace competente per territorio per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 455-quater.
La volontà di modificare un contratto di unione solidale in
vigore deve essere espressamente e congiuntamente
dichiarata da entrambi i contraenti davanti al giudice di
pace o al notaio. L'atto che porta le modifiche deve essere
unito al contratto originario.
455-quater.
Registro
dei contratti di unione solidale. I contratti di
unione solidale sono trascritti in apposito registro presso
l'ufficio del giudice di pace competente a cura del
cancelliere entro il quindicesimo giorno successivo alla
stipulazione del contratto stesso. Sullo stesso registro
sono annotate le variazioni dei contratti di unione
solidale.
445-quinquies.
Unione
solidale del cittadino all'estero. Il cittadino è
soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo
anche qualora sottoscriva un contratto di unione solidale
in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
455-sexies.
Unione
solidale dello straniero nello stato.
Lo
straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda
sottoscrivere un contratto di unione deve osservare le
disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.
455-septies.
Diritti e
doveri dei contraenti. Coloro che
hanno contratto un'unione solidale si portano aiuto
reciproco e contribuiscono alle necessità della vita in
comune in proporzione ai propri redditi, al proprio
patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale
e casalingo. Il contratto di unione solidale può prevedere
i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.
Salvo diversa volontà espressa, le parti dell'unione
solidale sono solidalmente responsabile verso i terzi per i
debiti contratti da ciascuno in ragione dei bisogni della
vita in comune e delle spese relative all'alloggio.
455-octies.
Regime
patrimoniale. Nel contratto
di unione solidale le parti devono indicare se intendono
assoggettare alle norme della comunione in generale i beni
acquistatati a titolo oneroso successivamente alla
stipulazione del contratto stesso, anche quando l'acquisto
sia compiuto da una sola delle parti.
455-nonies.
Assistenza.
Le
parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e
doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione
all'assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e
penitenziario.
455-decies.
Agevolazioni
e tutele in materia di lavoro. La legge e i
contratti collettivi disciplinano i trasferimenti di sede
di parti di unione solidale che siano dipendenti pubblici e
privati al fine di agevolare il mantenimento della comune
residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al
beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
455-undecies.
Malattia e
decisioni successive in caso di morte.
In
mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto,
ovvero di una procura sanitaria, e in presenza di uno stato
di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo,
fatte salve le norme in materia di misure di protezione
delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui
al libro I, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative
allo stato di salute e in generale di carattere sanitario,
ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi,
sono adottate dall'altra parte di un'unione
solidale.
In mancanza di
una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le
scelte relative al trattamento del corpo e alle
celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti, sono adottate dall'altra parte
dell'unione solidale in assenza gli ascendenti o
discendenti diretti maggiorenni del soggetto interessato.
455-duodecies.
Diritto di
successione nel contratto di locazione.
1.
Qualora una delle parti dell'unione solidale sia titolare
del contratto di locazione per l'alloggio comune, si
applicano in caso di morte le disposizioni dell'articolo
1614.
455-terdecies.
Risoluzione
del contratto di unione solidale. Il contratto di
unione solidale si risolve nei seguenti casi:
1) Per comune accordo delle parti
2) Per decisione unilaterale di uno dei due contraenti
3) Per matrimonio di uno dei due contraenti
4) Per morte di uno dei due contraenti.
Nel caso in cui intendano risolvere il contratto di comune
accordo le parti rendono una dichiarazione congiunta al
giudice di pace presso il cui ufficio è registrata la
dichiarazione iniziale o al notaio che ha ricevuto la
dichiarazione iniziale. Nel caso di cui al numero 2 del
comma precedente, la parte che intende porre fine al
contratto manifesta la propria volontà all'altro contraente
per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia
al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il
contratto di unione solidale. Nel caso di cui al numero 3
del comma precedente, la parte che ha contratto matrimonio
deve darne comunicazione al giudice di pace presso il cui
ufficio è registrato il contratto di unione solidale
allegando il certificato di nascita sul quale è riportata
menzione del matrimonio. Nel caso di cui al numero 4 del
comma precedente, il superstite invia al giudice di pace
presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione
solidale copia dell'atto di decesso.
E' fatta menzione della cessazione degli effetti del
contratto a margine di quest'ultimo.
455-quaterdecies.
Effetti
della risoluzione del contratto di unione
solidale. Gli effetti
della risoluzione del contratto si producono, a seconda dei
casi:
1) dal momento della menzione, a margine del contratto,
della dichiarazione congiunta;
2) dal novantesimo giorno successivo all'invio della
dichiarazione unilaterale di risoluzione all'altra parte e
al giudice di pace o al notaio competente;
3) dalla data del matrimonio o del decesso di una delle
parti.
Nel contratto di unione solidale possono essere stabilite
le conseguenze patrimoniali della risoluzione per cause
diverse dalla morte.
I contraenti procedono autonomamente alla liquidazione dei
diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In
mancanza di accordo il giudice decide sulle conseguenze
patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compreso
il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Articolo 2
(Diritti
successori)
1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal
seguente:
565. Categorie
di successibili. Nella
successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai
discendenti legittimi naturali, agli ascendenti legittimi,
ai collaterali, agli altri parenti, alla parte di unione
solidale dopo nove anni dalla registrazione del contratto e
allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel
presente titolo.
2. Dopo il Capo II del Titolo II del libro II del codice
civile è inserito il seguente:
Capo II-bis
Della
successione della parte di unione solidale
585-bis.
Concorso
della parte di unione solidale con i figli, ascendenti
legittimi, fratelli e sorelle. Quando la parte
di unione solidale concorra con figli legittimi o naturali,
con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se
unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, ha diritto
ad un quarto dell'eredità.
583-ter.
Concorso
della parte di unione solidale con altri
parenti. Quando la parte
di unione solidale concorre con i parenti di cui
all'articolo 572, ha diritto a metà dell'eredità.
583-quater.
Successione della sola parte di unione
solidale. Se alcuno
muore senza lasciare parenti oltre il sesto grado, alla
parte di unione solidale si devolve tutta l'eredità.
Articolo 3
(Modifiche
all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.392)
1. Al primo
comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.392, le
parole: "ed i parenti ed affini" sono sostituite dalle
altre: ", i parenti ed affini e la parte di unione
solidale".
Articolo
4
(Disciplina
previdenziale )
1. In sede di
riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la
legge disciplina i trattamenti da attribuire alla parte
superstite dell'unione solidale, stabilendo requisiti di
durata minima dell'unione stessa e tenendo conto dei
prevalenti diritti dei figli minori o non autosufficienti
del defunto.