Disegno
di legge DICO
lunedì 12 febbraio 2007
Ultimo aggiornamento domenica 04 marzo 2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICO - Diritti e doveri delle persone stabilmente
conviventi:
ne sono esclusi i condannati per omicidio del coniuge
dell’altra e coloro legati da rapporti contrattuali.
ARTICOLO 1 (Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso
sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono
stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà
materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio,
parentela in
linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta
entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela,
curatela o
amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei
doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.
2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle
risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13
comma 1 lettera
b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel
medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la
cancellazione. È fatta salva la prova contraria sulla
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause
di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia
interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata
successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle
risultanze anagrafiche.
3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora
la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia
resa contestualmente da entrambi i conviventi, il
convivente che l’ha resa ha l’onere di darne
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all’altro convivente; la mancata
comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le
risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della
presente legge.
4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla
presente legge presuppone l’attualità della convivenza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche all'anagrafe degli italiani residenti all’estero. 6.
Ai
fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono
definiti «conviventi».
ARTICOLO 2 (Esclusioni)
Startonlineweb
http://www.startonlineweb.com Realizzata con Joomla!
Generata: 20 August, 2007, 08:53
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle persone: a) delle quali l’una sia stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla
persona con la quale l’altra conviveva ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga
disciplina prevista da altri ordinamenti; b) delle quali
l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a
misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a); c)
legate da
rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino
necessariamente l’abitare in comune.
ARTICOLO 3 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della
presente legge,
chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione
ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi
della presente legge, è punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la
nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono
ripetibili ai
sensi dell’articolo 2033 del codice civile.
ARTICOLO 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e
private disciplinano le modalità di esercizio del diritto
di accesso del
convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di
malattia o ricovero dell’altro convivente.
ARTICOLO 5 (Decisioni in materia di salute e per il caso di
morte)
1. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo
rappresentante: a) in caso di malattia che comporta
incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere
alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti
dalle disposizioni
vigenti; b) in caso di morte, per quanto riguarda la
donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e
le
celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti.
2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e
autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene
formato un
processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo
sottoscrivono.
ARTICOLO 6 (Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide,
convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non
ha un
autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di
un permesso di soggiorno per convivenza.
Startonlineweb
http://www.startonlineweb.com Realizzata con Joomla!
Generata: 20 August, 2007, 08:53
2. Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un
cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di
soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2004/38/CE.
ARTICOLO 7 (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai
fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o
residenziale pubblica.
ARTICOLO 8 (Successione nel contratto di locazione)
1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia
conduttore nel contratto di locazione della comune
abitazione,
l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la
convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano
figli comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel
caso di cessazione della convivenza nei confronti del
convivente che intenda subentrare nel rapporto di
locazione.
ARTICOLO 9 (Agevolazioni e tutele in materie di lavoro)
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i
trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi
dipendenti pubblici e
privati al fine di agevolare il mantenimento della comune
residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al
beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa
continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro
convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si
basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della
partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione
dell’apporto fornito.
ARTICOLO 10 (Trattamenti previdenziali e pensionistici)
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e
pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da
attribuire al
Startonlineweb
http://www.startonlineweb.com Realizzata con Joomla!
Generata: 20 August, 2007, 08:53
convivente, stabilendo un requisito di durata minima della
convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della
medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e
patrimoniali del convivente superstite.
ARTICOLO 11 (Diritti successori)
1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il
convivente concorre alla successione legittima
dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2
e 3.
2. Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla
successione concorre un solo figlio e ad un quarto se
concorrono due o più figli. In caso di concorso con
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se
unilaterali, ovvero
con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la
metà dell’eredità.
3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o
sorelle, al convivente si devolvono i due terzi
dell’eredità, e, in
assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea
collaterale, l’intera eredità.
4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio
della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari,
spettano
i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza
della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se
di proprietà del
defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota
spettante al convivente.
5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono
devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente,
l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista
dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura
del
cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i
100.000 euro.
ARTICOLO 12 (Obbligo alimentare)
1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di
bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli
alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché
perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri
obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla
durata
della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa
qualora l’avente diritto contragga matrimonio o
inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.
ARTICOLO 13 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi
previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di
convivenza,
Startonlineweb
http://www.startonlineweb.com Realizzata con Joomla!
Generata: 20 August, 2007, 08:53
salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse
previste.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, può essere fornita la prova di una data di
inizio
della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di
cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al
presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di
cui all’articolo 10 della presente legge.
3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo
i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi
sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le
cause di esclusione di cui all’articolo 2.
4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi
dal passaggio
in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei
conviventi o, in caso di morte intervenuta di un
convivente, da parte
del superstite, la prova di una data di inizio della
convivenza anteriore a quella dell’iscrizione di cui
all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di
separazione calcolato a far tempo
dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale.
5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le
agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore
dell’ex
coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi
della presente legge. 6. I diritti patrimoniali, successori
o
previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente
legge cessano qualora uno dei conviventi contragga
matrimonio.
ARTICOLO 14 (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4
milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro
5milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma20, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per
l’anno 2007. Il Ministro dell’Economia e
delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.
Fonte: www.studiolegalelaw.it
Startonlineweb
http://www.startonlineweb.com Realizzata con Joomla!
Generata: 20 August, 2007, 08:53