Disegno di legge DICO
lunedì 12 febbraio 2007
Ultimo aggiornamento domenica 04 marzo 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICO - Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi:

ne sono esclusi i condannati per omicidio del coniuge dell’altra e coloro legati da rapporti contrattuali.

ARTICOLO 1 (Ambito e modalità di applicazione)

1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono
stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in
linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o
amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.


2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera
b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel
medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. È fatta salva la prova contraria sulla
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia
interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle
risultanze anagrafiche.


3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia
resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata
comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.


4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della convivenza.


5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all’estero. 6. Ai
fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti «conviventi».


ARTICOLO 2 (Esclusioni)

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1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone: a) delle quali l’una sia stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti; b) delle quali
l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a); c) legate da
rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.


ARTICOLO 3 (Sanzioni)


1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge,
chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi
della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.


2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai
sensi dell’articolo 2033 del codice civile.


ARTICOLO 4 (Assistenza per malattia o ricovero)


1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del
convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.


ARTICOLO 5 (Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)


1. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta
incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.


2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un
processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.


ARTICOLO 6 (Permesso di soggiorno)


1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un
autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.
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2. Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di
soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2004/38/CE.


ARTICOLO 7 (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)


1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai
fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.


ARTICOLO 8 (Successione nel contratto di locazione)


1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione,
l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano
figli comuni.


2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del
convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.


ARTICOLO 9 (Agevolazioni e tutele in materie di lavoro)


1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e
privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al
beneficio una durata almeno triennale della convivenza.


2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro
convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della
partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.


ARTICOLO 10 (Trattamenti previdenziali e pensionistici)


1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al
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convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della
medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.


ARTICOLO 11 (Diritti successori)


1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima
dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.


2. Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se
concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero
con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.


3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e, in
assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità.


4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano
i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del
defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.


5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente,
l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del
cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.


ARTICOLO 12 (Obbligo alimentare)


1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché
perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata
della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o
inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.


ARTICOLO 13 (Disposizioni transitorie e finali)


1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza,
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salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.


2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio
della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al
presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge.


3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi
sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.


4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio
in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte
del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella dell’iscrizione di cui
all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo
dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.


5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex
coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge. 6. I diritti patrimoniali, successori o
previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.


ARTICOLO 14 (Copertura finanziaria)


1. All’onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro
5milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2007. Il Ministro dell’Economia e
delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.




Fonte: www.studiolegalelaw.it

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