Rassegna della sessione plenaria del 16-19 gennaio 2006 -
Strasburgo
Alla luce di recenti eventi «preoccupanti», il Parlamento
ha adottato una risoluzione che chiede di lottare contro
ogni tipo di discriminazione fondata sull'orientamento
sessuale. Ai partner dello stesso sesso, inoltre, devono
essere garantiti il rispetto, la dignità e la protezione
«riconosciuti al resto della società», la libertà di
circolazione e la non discriminazione in materia di
successione e fiscalità. Occorrono poi un nuovo quadro
normativo UE antidiscriminazione e campagne
pedagogiche.
Per il Parlamento l'omofobia può essere definita come «una
paura e un'avversione irrazionale nei confronti
dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e
transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio» ed è «analoga
al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al
sessismo». Essa, precisano i deputati, si manifesta nella
sfera pubblica e privata sotto forme diverse «quali
discorsi intrisi di odio e istigazioni alla
discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e
fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in
violazione del principio di uguaglianza, limitazioni
arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate
con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto
all'obiezione di coscienza».
La risoluzione comune - sostenuta da popolari, socialisti,
liberaldemocratici, verdi e sinistra unitaria - è stata
adottata con 468 voti favorevoli, 149 contrari e 41
astensioni. Essa condanna con forza ogni discriminazione
fondata sull'orientamento sessuale e chiede agli Stati
membri di assicurare «che lesbiche, gay, bisessuali e
transessuali siano protetti da discorsi omofobici intrisi
d'odio e da atti di violenza». Gli Stati membri e la
Commissione devono quindi condannare con fermezza tali
gesti e garantire «l'effettivo rispetto della libertà di
manifestazione», prevista da tutte le convenzioni in
materia di diritti umani.
Considerando che in un numero più grande di paesi si stanno
adottando iniziative intese a garantire pari opportunità ed
ad offrire protezione contro la discriminazione, nonché «ad
assicurare il riconoscimento delle famiglie omosessuali»,
il Parlamento chiede che ai partner dello stesso sesso
siano garantiti il rispetto, la dignità e la protezione
«riconosciuti al resto della società». E' poi reiterata la
richiesta avanzata alla Commissione di presentare proposte
che assicurino la libertà di circolazione dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari nonché «del partner
registrato di qualunque sesso». Facendo proprio un
emendamento proposto dai socialisti, l'Aula sollecita
inoltre gli Stati membri ad adottare disposizioni
legislative «volte a porre fine alle discriminazioni subite
dai partner dello stesso sesso in materia di successione,
proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, scurezza
sociale, ecc.».
Il Parlamento, inoltre, chiede all'Esecutivo di far sì che
la discriminazione basata sull'orientamento sessuale «sia
vietata in tutti i settori», mediante la proposta di nuove
direttive o di un quadro generale. Più in particolare,
accogliendo due emendamenti proposti dai verdi, dovrebbe
presentare una proposta di direttiva riguardante la
protezione contro tutte le discriminazioni previste
dall'articolo 13 del Trattato e prendere in considerazione
il ricorso alle sanzioni penali per i casi di violazione
delle direttive con questa base giuridica. Parallelamente,
la Commissione dovrebbe garantire che tutti gli Stati
membri abbiano recepito e stiano applicando correttamente
la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro ed avviare procedimenti d'infrazione
contro gli Stati membri inadempienti.
D'altra parte, il Parlamento «sollecita vivamente» gli
Stati membri e la Commissione a intensificare la lotta
all'omofobia mediante «un'azione pedagogica», ad esempio
attraverso campagne contro l'omofobia condotte nelle
scuole, nelle università e nei mezzi d'informazione, e
«anche per via amministrativa, giudiziaria e legislativa».
La relazione annuale sulla tutela dei diritti fondamentali
nell'UE, poi, dovrebbe comprendere informazioni complete ed
esaustive sull'incidenza di atti criminosi e violenze a
carattere omofobico negli Stati membri. Infine, la
risoluzione chiede agli Stati membri interessati di
riconoscere «finalmente» che gli omosessuali «sono stati
tra i bersagli e le vittime del regime nazista».
Background
- Articolo 13 del Trattato
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato
e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla
Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni
per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo
la procedura di cui all'articolo 251 (codecisione,
ndr) quando
adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare
le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi di cui al
paragrafo
P6_TA(2006)0018
Omofobia
in Europa
PE 368.248
Risoluzione
del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa
Il
Parlamento europeo,
– visti gli
obblighi internazionali ed europei in materia di diritti
umani, quali quelli contenuti nelle convenzioni delle
Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e nella Convenzione
europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali,
– viste le disposizioni della legislazione dell'Unione
europea sui diritti umani, in particolare la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli
articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea,
– visto l'articolo 13 del trattato che istituisce la
Comunità europea, che assegna alla Comunità il potere di
adottare misure finalizzate alla lotta alle discriminazioni
basate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale e di
promuovere il principio dell'uguaglianza,
– viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29
giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, che proibiscono le discriminazioni
dirette o indirette basate sull'origine razziale o etnica,
la religione o le convinzioni personali, gli handicap,
l'età o l'orientamento sessuale,
– visto il paragrafo 1 dell'articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali, che vieta "qualsiasi forma di
discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore
della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra
natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze
sessuali",
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo
regolamento,
A. considerando
che l'omofobia può essere definita come una paura e
un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità
e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT),
basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla
xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo,
B. considerando che l'omofobia si manifesta nella sfera
pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi
intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione,
dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica,
persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del
principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e
irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi
di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto
all'obiezione di coscienza,
C. considerando i recenti eventi preoccupanti verificatisi
in vari Stati membri, ampiamente segnalati dalla stampa e
dalle ONG, che vanno dal divieto di tenere marce per
l'orgoglio gay o per l'uguaglianza all'uso di un linguaggio
incendiario, carico di odio o minaccioso da parte di
esponenti politici di primo piano e capi religiosi, la
mancata protezione e, addirittura, la dispersione di
dimostrazioni pacifiche da parte della polizia, le
manifestazioni violente di gruppi omofobi e l'introduzione
di modifiche costituzionali espressamente mirate a impedire
le unioni tra persone dello stesso sesso,
D. considerando, nel contempo, che in taluni casi si sono
registrate reazioni positive, democratiche e tolleranti da
parte della popolazione, della società civile e delle
autorità locali e regionali che hanno manifestato contro
l'omofobia, nonché da parte della magistratura che ha preso
provvedimenti contro le discriminazioni più sensazionali e
illegali,
E. considerando che in alcuni Stati membri i partner dello
stesso sesso non godono di tutti i diritti e le protezioni
riservati ai partner sposati di sesso opposto, subendo di
conseguenza discriminazioni e svantaggi;
F. considerando, al tempo stesso, che in un numero
crescente di paesi europei si stanno adottando iniziative
intese a garantire pari opportunità, integrazione e
rispetto e ad offrire protezione contro la discriminazione
basata sull'orientamento sessuale, l'espressione di genere
e l'identità di genere, nonché ad assicurare il
riconoscimento delle famiglie omosessuali,
G. considerando che la Commissione ha dichiarato il suo
impegno ad assicurare il rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali nell'UE ed ha istituito un gruppo di
Commissari responsabili in materia di diritti umani;
H. considerando che non tutti gli Stati membri hanno
introdotto nei loro ordinamenti misure atte a tutelare le
persone GLBT, come invece richiesto dalle direttive
2000/43/CE e 2000/78/CE, e che non tutti gli Stati membri
stanno combattendo le discriminazioni basate
sull'orientamento sessuale e promuovendo l'uguaglianza,
I. considerando
che occorrono ulteriori azioni a livello dell'UE e degli
Stati membri per eradicare l'omofobia e promuovere una
cultura della libertà, della tolleranza e dell'uguaglianza
tra i cittadini e negli ordinamenti giuridici,
1. condanna con
forza ogni discriminazione fondata sull'orientamento
sessuale;
2. chiede agli Stati membri di assicurare che le persone
GLBT vengano protette da discorsi omofobici intrisi d'odio
e da atti di violenza omofobici e di garantire
che i partner dello stesso sesso godano del rispetto, della
dignità e della protezione riconosciuti al resto della
società;
3. invita con insistenza gli Stati membri e la Commissione
a condannare con fermezza i discorsi omofobici carichi di
odio o le istigazioni all'odio e alla violenza e a
garantire l'effettivo rispetto della libertà di
manifestazione, garantita da tutte le convenzioni in
materia di diritti umani;
4. chiede alla Commissione di far sì che la discriminazione
basata sull'orientamento sessuale sia vietata in tutti i
settori, completando il pacchetto antidiscriminazione
fondato sull'articolo 13 del trattato, mediante la proposta
di nuove direttive o di un quadro generale che si estendano
a tutti i motivi di discriminazione e a tutti i settori;
5. sollecita vivamente gli Stati membri e la Commissione a
intensificare la lotta all'omofobia mediante un'azione
pedagogica, ad esempio attraverso campagne contro
l'omofobia condotte nelle scuole, le università e i mezzi
d'informazione, e anche per via amministrativa, giudiziaria
e legislativa;
6. reitera la sua posizione relativa alla proposta di
decisione che istituisce l'Anno europeo delle pari
opportunità per tutti, secondo la quale la Commissione deve
garantire che tutte le forme di discriminazione di cui
all'articolo 13 del trattato e all'articolo 2 della
proposta siano considerate e trattate in maniera
equilibrata, come indicato nella posizione del Parlamento
del 13 dicembre 2005 sulla proposta, e ricorda alla
Commissione la sua promessa di seguire da vicino questa
materia e di riferire in merito al Parlamento;
7. esorta vivamente la Commissione a garantire che tutti
gli Stati membri abbiano recepito e stiano correttamente
applicando la direttiva 2000/78/CE e ad avviare
procedimenti d'infrazione contro gli Stati membri
inadempienti; chiede inoltre alla Commissione di assicurare
che la relazione annuale sulla tutela dei diritti
fondamentali nell'UE comprenda informazioni complete ed
esaustive sull'incidenza di atti criminosi e violenze a
carattere omofobico negli Stati membri;
8. insiste
affinché la Commissione presenti una proposta di direttiva
riguardante la protezione contro tutte le discriminazioni
per i motivi menzionati nell'articolo 13 del trattato, con
lo tesso campo di applicazione della direttiva 2000/43/CE;
9. esorta la Commissione a prendere in considerazione il
ricorso alle sanzioni penali per i casi di violazione delle
direttive basate sull'articolo 13 del trattato;
10. chiede agli
Stati membri di adottare qualsiasi altra misura che
ritengano opportuna nella lotta all'omofobia e alla
discriminazione basata sull'orientamento sessuale e di
promuovere e adottare il principio dell'uguaglianza nelle
loro società e nei loro ordinamenti giuridici;
11. sollecita gli Stati membri ad adottare disposizioni
legislative volte a porre fine alle discriminazioni subite
dalle coppie dello stesso sesso in materia di successione,
proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza
sociale ecc.;
12. plaude alle iniziative recentemente intraprese in
numerosi Stati membri volte a migliorare la posizione delle
persone GLBT e decide di organizzare il 17 maggio 2006
(Giornata internazionale contro l'omofobia) un seminario
finalizzato allo scambio delle buone pratiche;
13. reitera la sua richiesta avanzata alla Commissione di
presentare proposte che garantiscano la libertà di
circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari
nonché del partner registrato di qualunque sesso, come
indicato nella raccomandazione del Parlamento del 14
ottobre 2004 sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza
e giustizia;
14. chiede agli Stati membri interessati di riconoscere
finalmente che gli omosessuali sono stati tra i bersagli e
le vittime del regime nazista;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente
risoluzione alla Commissione e ai governi degli Stati
membri e dei paesi in via di adesione e candidati.